1. La presente legge istituisce la figura tecnico-professionale dell'istruttore cinofilo.
2. L'istruttore cinofilo è il professionista che svolge la sua attività adottando tecniche specialistiche di addestramento di base e avanzato in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela degli animali. In particolare, l'istruttore cinofilo:
a) addestra cani di qualsiasi razza ed età esaltandone le qualità specifiche e naturali in vista dei futuri impieghi del cane;
b) impartisce una educazione di base, finalizzata ad ottenere la corretta obbedienza da parte del cane nonché un completo controllo e la gestione dell'animale;
c) impartisce una educazione specialistica su alcune determinate attività sportive e sociali finalizzata a sviluppare al massimo le potenzialità del rapporto tra uomo e animale;
d) rileva e valuta criticamente l'evoluzione dei bisogni pertinenti alla propria figura tecnico-professionale;
e) progetta e interviene operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi;
f) programma, gestisce e valuta i servizi formativi nell'ottica del miglioramento continuo della qualità offerta, con specifico riferimento alla pianificazione, all'organizzazione, alla direzione e al controllo dell'attività svolta nei campi di addestramento;
g) supervisiona l'assistenza pertinente alla propria attività tecnico-professionale e svolge azioni di consulenza professionale;
h) applica e valuta criticamente l'impatto di differenti modelli di addestramento;
i) sviluppa le capacità di addestramento inerenti alla propria qualifica tecnico-professionale;
l) analizza criticamente gli aspetti etici correlati al corretto sviluppo della sua professione e al rapporto tra uomo e animale.
3. L'istruttore cinofilo è il professionista responsabile che può attivare e dirigere i corsi di formazione professionale per le qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9.
4. L'inquadramento professionale e il trattamento economico delle figure professionali di cui al presente articolo sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Nel caso di attività libero-professionale, i relativi compensi corrispondono agli importi medi percepiti per tale attività nell'area territoriale di riferimento.